Art. 7.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2015, agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi

 

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nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.